RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE

Quali interventi rientrano nella ristrutturazione edilizia?

La ristrutturazione edilizia differisce dagli interventi di manutenzione straordinaria, necessita di pratiche burocratiche precise, beneficia d'incentivi fiscali.

Il termine ristrutturazione è molto utilizzato nei lavori compiuti su edifici già esistenti ma occorre fare una distinzione delle opere perché non tutte sono ritenute di ristrutturazione ma possono semplicemente rientrare nella manutenzione straordinaria oppure addirittura ordinaria.

Bisogna risalire alla definizione originaria propria del termine per inquadrare anche il tipo di pratica edilizia da presentare in Comune, l'IVA da applicare sulla fornitura dei materiali e sulla manodopera, la possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali ristrutturazioni o di incentivi statali e locali.
 
A fornire una precisa definizione dei vari tipi di lavori è il Testo Unico in materia edilizia, ovvero, il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001; l'articolo 3, comma 1, lettera d) delinea proprio gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi con un sistematico insieme di lavori che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Si includono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

Sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria d'immobile preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti.

Gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solamente se rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
 
Dall'esplicitazione normativa si evince la consistenza degli interventi edilizi da compiere, di certo di entità superiore rispetto a quelli di manutenzione per il fatto che vanno a modificare un organismo rendendolo diverso in parte o nella totalità.

Basti pensare a opere come il rifacimento del tetto, lo spostamento del vano scala, la riorganizzazione degli appartamenti, il recupero abitativo del sottotetto, la modifica di porte e finestre, il rifacimento completo dell'impianto di riscaldamento, di quello idrico ed elettrico.

Manutenzione straordinaria: in cosa differisce dalla ristrutturazione?

Per interventi di manutenzione straordinaria si intende, secondo l'esplicitazione normativa del Testo Unico per l'edilizia (art. 3, comma 1, lettera b), le opere e le modifiche utili a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitario, quelli tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Si comprendono anche i frazionamenti o gli accorpamenti delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico. Il tutto a patto che non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Per eseguire interventi di questo tipo è possibile rivolgersi a Showroom delle Ceramiche specializzata nel settore.
 
Lo spostamento dei tramezzi, il rifacimento degli impianti, dei bagni e delle finiture rientrano tra i lavori di manutenzione straordinaria nel limite di non apportare modifiche ai prospetti esterni.

È da rilevare che la ristrutturazione edilizia e i lavori di manutenzione straordinaria non hanno confini ben definiti, pertanto, gli ambiti tendono in alcuni casi a sovrapporsi e risulta complesso per un legislatore definirli con precisione.

In ogni caso, è bene affidarsi a tecnici competenti che possano dare delucidazioni e loro stessi fungere da tramite con il Comune per l'inquadramento dei casi dubbi.

La pratica da presentare al Comune per la ristrutturazione edilizia

Nei casi di ristrutturazione edilizia è strettamente necessario e obbligatorio presentare al Comune una pratica a firma di un tecnico abilitato quale architetto, ingegnere o geometra.

Secondo quanto scritto sempre nel Testo Unico in materia Edilizia, D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e secondo le ultime disposizioni legislative, si può presentare secondo i casi da svolgere, il Permesso di Costruire oppure la SCIA cioè la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
 
La SCIA oggigiorno è utilizzata sia per interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell'edificio sia per lavori di restauro e risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio.

Il Permesso di Costruire è per opere sostanzialmente di nuova costruzione, per interventi di ristrutturazione urbanistica, per lavori di ristrutturazione edilizia che portano un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente, comportano una variazione della destinazione d'uso, una modifica della sagoma di immobili vincolati.

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